Introduzione

1. Per parlare dei Ministeri istituiti bisogna partire dal capire chi è il cristiano ed, in modo particolare, il “cristiano laico”. “Con l’effusione battesimale e crismale il battezzato partecipa alla medesima missione di Gesù il Cristo, il Messia Salvatore” (ChL 13).

2. “Il Concilio Vaticano Il presenta i ministeri e carismi come doni dello Spirito Santo per l’edificazione del Corpo di Cristo e per la sua missione di salvezza nel mondo. La Chiesa, infatti, è diretta e guidata dallo Spirito che elargisce diversi doni gerarchici e carismatici a tutti i battezzati chiamandoli ad essere, ciascuno a suo modo, attivi e corresponsabili.” (ChL 21).

“La missione salvifica della Chiesa nel mondo è attuata non solo dai ministri in virtù del sacramento dell’ordine, ma anche da tutti i fedeli laici: questi, infatti, in virtù della loro condizione battesimale e della loro specifica vocazione, nella misura a ciascuno propria, partecipano all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo.

I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel battesimo e nella confermazione, nonché, per molti di loro, nel matrimonio.” (ChL 23).

3. “Quando la necessità o l’utilità della Chiesa lo esige, i pastori possono affidare ai fedeli laici, secondo le norme stabilite dal diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il loro proprio ministero di pastori, ma che non esigono il carattere dell’ordine. L’esercizio però di questi compiti non fa del fedele laico un pastore” (ChL 23). La loro “legittimazione” deriva “immediatamente e formalmente dalla deputazione ufficiale data dai pastori” e, nella concreta attuazione, sono diretti dall’autorità ecclesiastica. (Cfr. ChL 23).

4. “I vari ministeri, uffici e funzioni che i fedeli laici possono legittimamente svolgere nella liturgia, nella trasmissione della fede e nelle strutture pastorali della chiesa, dovranno essere esercitati in conformità alla loro specifica vocazione laicale, diversa da quella dei sacri ministri.” (ChL 23).

“In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal Concilio, gli stessi fedeli laici hanno acquistato una più viva coscienza dei loro compiti nell’assemblea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi ampiamente disponibili a svolgerli: la celebrazione liturgica, infatti, è un’azione sacra non soltanto del clero, ma di tutta l’assemblea. E’ naturale, pertanto, che i compiti non propri dei ministri ordinati siano svolti dai fedeli laici.” (ChL 23).

5. La Chiesa di Rimini, seguendo le indicazioni del Concilio, i documenti della S. Sede e della C.E.I., ha fatto la scelta dei ministeri affidati ai fedeli laici: Lettorato, Accolitato e Ministero Straordinario della Comunione. La nostra Diocesi vede nella prospettiva dei ministeri la possibilità di sviluppo di una immagine di Chiesa attenta alla evangelizzazione capillare, favorendo il rapporto umano personalizzato e dove possano trovare spazio i doni di ciascuno per l’utilità comune.

6. La validità e l’importanza di questa linea si colloca nel ricupero di una antica tradizione della Chiesa (Cfr MQ); come Popolo di Dio, essa cresce in una varietà di doni e ministeri, che, per la grazia dello Spirito, la rendono sempre più Corpo di Cristo.

“La comunione ecclesiale si configura, più precisamente, come comunione “organica”, analoga a quella di un corpo vivo e operante: essa, infatti, é caratterizzata dalla compresenza, dalla diversità e dalla complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa diversità e complementarietà ogni fedele laico si trova in relazione con tutto il corpo e ad esso offre il suo proprio contributo” (ChL 20).

7. La valorizzazione delle varie funzioni all’interno del Popolo di Dio e la realizzazione della vocazione di ciascuno a servizio della Chiesa sono ricchezza per tutti.

Necessità di carattere pastorale rendono storicamente più urgente questa scelta; é sempre meno possibile soddisfare le richieste di evangelizzazione di varie zone, di grandi parrocchie, e di altri ambiti pastorali. I ministeri, opportunamente articolati nella pastorale diocesana, potranno venire incontro anche a queste esigenze.

I – Fisionomia dei Ministeri Istituiti

8. I ministeri istituiti sono il Lettorato e l’Accolitato (Cfr MQ e EM 63) e vengono conferiti solo agli uomini (MQ VII). I ministeri del Lettorato e dell’Accolitato sono un “dono che lo Spirito Santo concede per il bene della Chiesa; e comportano pure, per quanti lo assumono, una grazia, non sacramentale, ma invocata e meritata dalla intercessione e dalla benedizione della Chiesa” (EM 62 e Cfr MC 4). Questo dono, conferito attraverso una pubblica celebrazione liturgica, pone i ministeri istituiti su un piano di evidenza rispetto ai ministeri di fatto, che ogni fedele può esercitare.

Lettori e accoliti istituiti non esautorano i corrispondenti ministeri di fatto, ne sono anzi animatori ed educatori.

I ministeri istituiti “non nascono dal sacramento dell’ordine, ma sono appunto istituiti dalla Chiesa sulla base dell’attitudine che i fedeli hanno, in forza del battesimo, a farsi carico di speciali compiti e mansioni nella comunità” (EM 62). 

9. “I ministeri esigono consapevolezza in chi li assume; maturano e si nutrono attraverso un costante sforzo ascetico, sono conferiti come compito e missione da espletare realmente all’interno della comunità della Chiesa. In nessun modo debbono essere sminuiti o come attribuzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di un cristiano, o come prestazioni giustificate unicamente da necessità organizzative. I ministeri non sono solamente prestazioni rituali, ma servizi all’intera vita della Chiesa” (MC 4).

10. La nozione di ministero affidato ai fedeli laici è desumibile dagli elementi che concorrono alla sua composizione (Cfr EM 68). Essi possono cosi configurarsi:

a. Soprannaturalità di origine.

“Anzitutto il ministero è originariamente determinato da un dono di Dio. Il ministero non ordinato nasce cioè da una vocazione che è dono e grazia dello Spirito Santo, il quale chiama qualcuno ad offrire la propria fatica per la Chiesa. Lo ricorda il Concilio, quando, trattando di tutti i ministeri, ordinati e non ordinati, dice che sono suscitati nell’ambito stesso della Chiesa da una vocazione divina (AG 15)” (EM 68).

b. Ecclesialità di fine e di contenuto.

“Il ministero è un servizio prettamente ecclesiale nella sua essenza e nella sua destinazione.” (EM 68)

c. Stabilità di prestazioni.

Il ministero non è un servizio temporaneo e transeunte, “esige una certa stabilità, almeno l’impegno di qualche anno, se non la donazione di tutta la vita.” (EM 68)

d. Pubblicità di riconoscimento

Il ministero deve avere l’approvazione di chi nella Chiesa esercita il servizio dell’autorità (Cfr EM 68).

Lettore

11. Il lettore è animatore dell’attività evangelizzatrice e catechetica: accoglie, conosce, medita e testimonia la Parola di Dio che deve trasmettere (Cfr EM 64 e MQ V). Questo ministero ha il suo fulcro nella centralità della Parola di Dio, proclamata ed annunziata nelle azioni liturgiche, espressa nell’opera di catechesi, nell’educazione alla vita sacramentale, nell’evangelizzare chi non conosce o misconosce il Vangelo, in una vita autenticamente evangelica (Cfr MC 7).

Preziosa è l’opera del lettore nell’assemblea parrocchiale come nelle sue articolazioni capillari.

Accolito

12. L’accolito è animatore di una liturgia partecipata e vissuta. Per giungere a ciò deve operare in modo fedele alle norme liturgiche e valorizzare e animare tutti i partecipanti alla liturgia.

La sua funzione è illuminata dal Mistero eucaristico. L’accolito aiuta il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; li aiuta a distribuire la Comunione durante la celebrazione della Messa e la porta agli ammalati; in assenza del presbitero e del diacono può esporre l’Eucaristia. Educatore di chi presta servizio nelle azioni liturgiche, deve avere cura che la liturgia sia amata e partecipata. Il contatto vivo con l’Eucaristia, sacramento di amore, lo spinge ad avere cura in modo particolare dei deboli e degli infermi, lo stimola a farsi strumento dell’amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti (MC 8; Cfr. EM 65 e MQ VI).

Egli conosce ed ama la liturgia, ad essa ispira la sua vita ed educa la comunità cristiana, nella parrocchia come nelle sue articolazioni, a vivere di quell’amore che la fa un solo Corpo in Cristo, affinché ogni giorno possa offrirsi a Dio, nell’Eucaristia, quale sacrificio spirituale a lui gradito (Cfr. Rito dell’istituzione dell’accolito).

Ministero Straordinario della distribuzione della Comunione

13. Il Ministero Straordinario della distribuzione della Comunione, conferito con mandato del Vescovo, è concesso per venire incontro alle esigenze di rendere non eccessivamente prolungata la distribuzione della santa comunione durante la Messa, in mancanza di sacerdoti e diaconi e soprattutto perché ogni malato che lo desidera possa ricevere il conforto del sacramento eucaristico, specie nel giorno di domenica in cui la comunità cristiana si trova riunita per celebrare la Pasqua del Signore (Cfr IC 1). Manifesta lo zelo della Chiesa, perché non restino privi della luce e del conforto del sacramento eucaristico i fedeli che desiderano partecipare al banchetto del Pane di vita ed ai frutti del sacrificio di Cristo (Cfr EM 66 ed IC) e che sono impediti dal partecipare alla liturgia. E’ un incarico concesso in relazione a particolari e vere necessità di situazioni, di tempi e di persone.

Ministro straordinario della distribuzione della Comunione può essere tanto l’uomo quanto la donna. Riceve la facoltà di comunicarsi direttamente in assenza del sacerdote o del diacono; di distribuire la comunione ai fedeli; di portarla ai malati e agli anziani; di recarla come viatico ai moribondi.

Potrà svolgere il suo ministero, oltre che nelle Parrocchie, anche negli Ospedali o istituti simili (IC 1).1

II – Formazione dei candidati ai Ministeri

14. Data l’importanza che hanno i ministeri nella vita della Chiesa è necessario avere una particolare cura della formazione di coloro che si preparano a riceverli.

Questo compito spetta come responsabilità all’Ufficio Liturgico, attraverso la Commissione Ministeri, in collaborazione con l’Istituto Diocesano di Scienze Religiose e nell’ambito dell’Ufficio Pastorale Diocesano.

La Commissione Ministeri è l’organismo che ha il compito di promuovere in Diocesi una pastorale che favorisca lo sviluppo e la valorizzazione dei ministeri. Cura direttamente la preparazione dei candidati e la formazione permanente dei ministri.

La Commissione terrà i necessari rapporti con le Parrocchie e le altre realtà ecclesiali interessate, al fine di realizzarne un reale coinvolgimento nella preparazione dei ministri e di verificarne l’idoneità.

15. La vita di ciascuno dovrà essere coerente con il ministero esercitato.

E’ necessario dunque che quanti si apprestano a ricevere i ministeri, vivano un costante impegno di conversione per essere sempre più conformi a Cristo e degni del servizio di cui saranno investiti. E’ richiesta una conveniente maturità umana e cristiana, che renda credibile l’ufficio che si sta per assumere (Cfr MC 10; MQ VIII).

Si esige una preparazione specifica seguendo gli incontri diocesani e le iniziative stabilite dalla Commissione Diocesana per i Ministeri.

Il cammino formativo è permanente, e quindi è necessaria la partecipazione agli incontri periodici organizzati a questo scopo anche dopo l’istituzione.

L’iter formativo è impostato in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Diocesano. 

16. Per il lettore è necessaria una preparazione prevalentemente biblica affinché il candidato a questo ministero possa penetrare sempre più nel mistero della Parola di Dio ed essere introdotto in profondità alla vita del Verbo eterno, perché il Vangelo diventi ogni giorno di più motivo fondamentale della sua esistenza. Non si dovrà trascurare un adeguato approfondimento nel settore liturgico e catechetico, curando anche una adeguata dizione del testo.

Sarà opportuno che il candidato al Lettorato si abitui alla lettura assidua della Bibbia e alla meditazione quotidiana.

17. Per l’accolito è necessaria una formazione alla vita sacramentale approfondita nei suoi aspetti teologici e liturgici, con particolare attenzione al Mistero eucaristico vissuto come sorgente di quella carità che spinge a servire i fratelli, specie i più poveri.

Il candidato all’accolitato attingerà dalla partecipazione assidua alla S. Messa la forza che anima il servizio pastorale.

Nella formazione sarà tenuta presente in modo speciale la problematica della sofferenza, alla luce della fede, come partecipazione alla croce di Cristo, affinché, quando l’accolito si troverà a contatto con i malati a cui porterà il Pane eucaristico, possa offrire anche quella parola evangelica di conforto, che aiuta il sofferente a vivere la sua pena alla luce del mistero pasquale. Lo stesso vale per il ministro straordinario della Comunione.

III – Precisazioni normative

Presentazione, formazione, esercizio e riconferma del ministero

18. I candidati al Lettorato, all’Accolitato e al Ministero Straordinario della Comunione debbono essere espressi dalla Parrocchia o realtà ecclesiale, riconosciuta dal Vescovo, nella quale già svolgono il loro servizio ecclesiale. Sarà speciale responsabilità del Parroco, o del responsabile, vagliare per primo l’idoneità del candidato e proporne la presentazione per iscritto.

Con il parere positivo della Commissione Diocesana per i Ministeri, il candidato potrà dare avvio al periodo di formazione specifico al Ministero cui aspira. 

19. La Commissione Diocesana terrà un regolare registro delle presenze agli incontri formativi diocesani e di queste si terrà conto per l’ammissione al ministero e per le successive riconferme. La formazione ai ministeri avviene attraverso la partecipazione al Corso Diocesano di formazione per Operatori pastorali, con incontri specifici di carattere liturgico; seguiranno alcuni incontri diversificati per ciascun ministero. 

20. L’ammissione ai vari ministeri dipende dal giudizio sulla idoneità e sulla preparazione del candidato. Tale giudizio deve essere espresso per iscritto dal Parroco o da chi presiede la realtà ecclesiale, nella quale il candidato presta servizio. Questa testificazione per i religiosi o le religiose, che esercitassero il ministero esclusivamente all’interno della casa religiosa, deve essere rilasciata dallo stesso Superiore della casa.

21. Dopo almeno un anno di preparazione per i candidati al Ministero Straordinario della Comunione ed almeno due per i candidati al Lettorato e all’Accolitato – durante i quali l’aspirante al Ministero è tenuto a partecipare agli incontri formativi, di preghiera, di studio, e alle altre attività stabilite dalla Commissione – egli potrà inoltrare al Vescovo la domanda di ricevere il Ministero desiderato.

22. Il Parroco, o il responsabile, dovrà esprimere un giudizio scritto e riservato, al termine della preparazione del candidato al ministero.

La Commissione Diocesana per i Ministeri darà, a sua volta, il suo parere sul cammino fatto dall’aspirante.

23. Al Vescovo spetta l’accettazione della domanda stessa (MQ VIII). 

I Ministeri sono conferiti dal Vescovo con l’apposito rito liturgico (MQ IX). Il conferimento dei Ministeri non dà diritto a remunerazione (MQ XIII). 

24. Per coloro che assumono un ministero istituito deve essere esclusa la militanza attiva in un partito politico, salvo dispensa del Vescovo.

25. L’età minima, nella nostra Diocesi, per poter iniziare il cammino verso i ministeri è fissata a 24 anni compiuti. L’età massima a 65 anni, salvo dispensa del Vescovo.

26. L’Accolito, nel servizio all’altare e nella distribuzione della Comunione in chiesa, indosserà l’alba.

A tutti i ministri è raccomandata la dignità e la proprietà dell’abbigliamento. 

27. In Diocesi di Rimini i ministeri sono concessi “ad tempus”, per un periodo di tre anni.

Una volta scaduto questo termine il ministro potrà essere riconfermato, senza ripetere il rito di istituzione, per altri tre anni e così di seguito, oppure potrà essere revocato dall’incarico (MQ 17-18).

Dopo l’istituzione o il conferimento del Ministero, il ministro è impegnato a frequentare per un ulteriore anno il Corso diocesano di formazione per Operatori pastorali.

Ogni ministro deve frequentare le iniziative di formazione permanente promosse a livello diocesano o zonale. 

Il Vescovo ha la facoltà di sospendere o revocare definitivamente l’incarico in qualunque momento, per giusti motivi. La riconferma avverrà dopo domanda dell’interessato e testificazione favorevole del Parroco o del responsabile della realtà ecclesiale presso cui presta servizio. La domanda dell’interessato e la testificazione dovranno giungere alla Commissione per i Ministeri distintamente.

Il presente Direttorio sostituisce il precedente Direttorio del 2 febbraio 1991.

Rimini, 5 settembre 2005

+ Mariano, Vescovo 

Sigle di abbreviazione dei documenti citati

LG: Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Concilio Vaticano II, 21.11.1964.

IC: Immensae Caritatis, Sacra Congregazione per la disciplina dei sacramenti, 29.1.1973.

MQ: Ministeria Quaedam, Paolo VI, 15.8.1972.

AP: Ad pascendum, Paolo VI, 18.8.1972.

MC: I Ministeri nella Chiesa, C.E.I., 15.9.1973.

EM: Evangelizzazione e Ministeri, C.E.I., 15.8.1977.

ChL: Christifideles Laici. Esortazione apostolica postsinodale, Giovanni Paolo II, 30.12.1988.

1 In caso di vera necessità e per modum actus, il celebrante può affidare a una persona idonea l’incarico di distribuire la Comunione; l’apposita benedizione si trova nel Messale.